Interpello MLPS sicurezza sul lavoro: i chiarimenti sulla nomina del RSPP
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con risposta ad Interpello 20 dicembre 2022, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nomina del RSPP da parte del datore di lavoro.
Com’è noto, l’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Al riguardo, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili: peraltro, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, la norma prevede che può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Pertanto, la Commissione ha affermato che la normativa sulla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex art. 12, D.Lgs n. 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che tale servizio si intende costituito quando sono stati nominati il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).