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Interruzione del servizio del libero professionista e diritto alla retribuzione dei lavoratori dipendenti dello Studio

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La Cassazione – con ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30987 – ha affermato che il professionista malato non è tenuto al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti soltanto per il periodo di totale interruzione dell’attività, ovvero, stante una persistente causa di forza maggiore.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che l’art. 124 del CCNL Studi professionali stabilisce che al lavoratore che venga sospeso per fatto connesso al datore di lavoro e avulso dalla volontà del suddetto dipendente debba esser corrisposta l’ordinaria retribuzione per tutto il tempo della sospensione, salvo il “caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore”.

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