Invalidità civile e assegno sociale: verifiche reddituali anno 2018 e seguenti
| News
L’INPS – con Messaggio del 12 settembre 2022, n. 3350 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2018 e seguenti.
In tal senso, al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’INPS procederà secondo le seguenti modalità:
- estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R.
Articoli recenti
CIRCOLARE DEL 15 GENNAIO 2025
15 Gennaio 2025
Indennità Covid: l’INPS passa al recupero
15 Gennaio 2025