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Invalidità del trasferimento d’azienda

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2021, n. 26262, ha stabilito che, una volta accertata l’invalidità del trasferimento d’azienda, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee a incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente, determinandosi il trasferimento del medesimo rapporto solo quando si perfezioni una fattispecie traslativa conforme al modello legale. Diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112, cod. civ.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente.

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