Invenzioni industriali: prova del danno per brevettazione ed utilizzazione da parte dell’azienda
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 agosto 2020, n. 17613, ha deciso che il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, a norma degli articoli 1226 e 2056, cod. civ., presuppone, la prova dell’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, con la conseguenza dell’onere per la parte interessata di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà; e ciò in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.