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Irap non dovuta dal medico con due studi

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Non è infrequente il caso del medico che esercita sia una attività in convenzione con il SSN in uno studio, avvalendosi di una segretaria, che una attività in forma privata (cioè in regime di non convenzione) in un altro studio.

Una tale situazione richiede di valutare l’eventuale sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’Irap.

Per quanto anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione, occorre in proposito ricordare che:

  • il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (vedasi la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016);
  • è irrilevante, per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, l’avvalersi in modo non occasionale di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (così sempre le Sezioni Unite nella sentenza n. 9451/2016);
  • è irrilevante, per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la proprietà e l’utilizzo di un immobile (vedasi, tra le altre, le ordinanze n. 15110 del 2009 e n. 23155 del 2010);
  • l’impiego di beni strumentali, anche se di valore consistente, non configura una autonoma organizzazione quando il capitale investito non vale a rappresentare un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito in quanto indispensabile all’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e dalla professionalità del lavoratore autonomo (così l’ordinanza n. 17671 del 6.09.16).

Sulla base dei suddetti principi è del tutto evidente, innanzitutto, che, in assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di collaboratori con mansioni di livello più elevato rispetto a quelle di segreteria o a quelle meramente esecutive, un medico non è soggetto ad Irap indipendentemente dal fatto che svolga la sua attività solo in convenzione con il SSN, solo in forma privata o in parte in convenzione e in parte in forma privata.

Per quanto poi concerne l’utilizzo di due studi per lo svolgimento dell’attività, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 17671 (quali sopra ricordati), il capitale investito nei due studi (quando di dimensioni non eccedenti gli spazi necessari all’esercizio dell’attività) è inidoneo ad assumere rilievo per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Tant’è che la stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2967 del 10.02.14, ha affermato che per un medico di base del SSN l’utilizzazione di due studi non comporta la sussistenza di una autonoma organizzazione, in quanto “costituisce soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”.

Mettendo a sistema tutto quanto sopra, si giunge quindi alla conclusione che non è soggetto ad Irap il medico che svolge sia attività in convenzione con il SSN che attività in forma privata, con esercizio della prima attività in uno studio ed esercizio della seconda attività in altro studio; e ciò anche qualora si avvalga di un collaboratore con mansioni di segreteria (il che è stato riconosciuto anche dalla CTR Trieste nella recente sentenza n. 243/2016 del 31.08.16).

A margine si vuole fare anche una breve riflessione sulla quantificazione delle spese di lite nei contenziosi Irap dei medici.

Come noto i medici svolgono, di norma, attività esenti da Iva; il che preclude loro la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti (che diventa quindi un costo).

È pertanto da ritenere che, in caso di condanna alle spese di lite, l’Agenzia delle entrate sia tenuta a rifondere al medico vittorioso anche l’Iva (in particolare quella assolta sulle competenze del professionista che lo ha assistito).

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