Iscritti alla Gestione separata, dall’Inps chiarimenti sulla pensione anticipata
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L’art. 1, comma 87 , lettere a), b), c), d), e), della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) dispone, attraverso la modifica degli articoli 14, 22 e 23, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26:
- il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
- il coordinamento della previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla citata Legge n. 234/2022, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro il 2022.
In merito a tali novità, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare 8 marzo 2022, n. 38 . E’ stato tra l’altro precisato quanto segue:
- gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
- il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’art. 14, commi 5, e 6 e 7 , del D.L. n. 4/2019;
- non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
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