Istanze Cigo, Aso, Cisoa e Cigd: chiarimenti su regime decadenziale
L’Inps, con messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020, ha offerto indicazioni operative sul disposto dell’articolo 1, comma 2, D.L. 52/2020, che, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze di Cigo, Aso, Cisoa e Cigd, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai suddetti trattamenti: le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il D.L. ha stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Il messaggio Inps, in accordo col Ministero del lavoro, precisa che il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, D.L. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
Ad esempio, per una istanza di Cigo relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di Cigo attraverso l’invio di una nuova domanda.