Apprendistato: aliquote contributive
L’INPS – con Circolare 18 giugno 2021, n. 87 – ha reso note le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Com’è noto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello possono essere instaurate in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, con giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo, previa sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, nel caso in cui non sia ancora stato completato l’obbligo scolastico.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire nel limite di tre anni (quattro nel caso di diploma professionale quadriennale).
Per gli anni 2020 e 2021, le aziende fino a 9 addetti che assumeranno con tale contratto, adotteranno l’aliquota contributiva pari a 0 per i primi 3 anni.
In tal senso, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens indicando:
- nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”
- nell’elemento “TipoLavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.