Istruzioni operative ticket licenziamento lavoratore padre
L’Inps, con messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, rende note le modalità operative per quanto concerne il ticket licenziamento successivo alla cessazione del rapporto da parte del lavoratore padre durante il periodo protetto in quanto interessato dal congedo obbligatorio, ovvero da quello facoltativo, di paternità.
Il citato messaggio opera in questo senso una ricognizione iniziale sia rispetto al dettato normativo (specificando caratteristiche e differenze tra il congedo obbligatorio di cui all’attuale art. 27 – bis del D.Lgs. 151/2001 ed il congedo alternativo di cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001), così come novellato dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sia a quello della circolare Inps 20 marzo 2023, n. 32, mediante la quale l’Inps, in ragione delle novità introdotte e sopra descritte, ha esteso anche al lavoratore padre le tutele previste in materia di divieto di licenziamento sino al compimento dell’anno di età del figlio, con conseguente possibilità di accesso alla NASpI in ipotesi di presentazione delle dimissioni.
Il datore di lavoro che quindi riceve le dimissioni del lavoratore padre (genitore di figli entro il primo anno di vita), che abbia fruito di almeno uno dei congedi (obbligatorio ovvero alternativo) di cui agli artt. 27 – bis e 28 del D.Lgs. n. 105/2022, è tenuto al versamento del ticket licenziamento.
Viene poi come tale obbligo abbia efficacia retroattiva ed intervenga quindi per tutte le dimissioni che si collocano dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022), sebbene per i recessi anteriori alla pubblicazione del messaggio Inps n. 1356/2023, sia concesso un arco temporale (entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio medesimo) per sanare senza aggravio di sanzioni ed interessi il versamento del ticket.