Iter procedimentale del licenziamento collettivo
La Cassazione – con sentenza del 31 maggio 2021, n. 15118 – ha affermato che il calcolo del limite dei cinque recessi nell’arco di 120 giorni, al fine della sussistenza dell’obbligo di attivare la relativa procedura di licenziamento collettivo, non deve tener conto della “intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo”, ex art. 7, legge n. 604/1966, che è imposta al fine di intraprendere la procedura di conciliazione dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (non potendosi, dunque, ritenere di per sé un licenziamento).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito la differenza tra la suddetta locuzione e l’espressione “intenda licenziare effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni” ex art. 24 legge n. 223/1991, che è una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all’iter procedimentale di legge.