La lesione degli interessi collettivi delle OO.SS. configura condotta antisindacale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 maggio 2019, n. 14060, ha ritenuto che per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, né nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, poiché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, pertanto, la mancata trasmissione degli elenchi nominativi dei neo assunti e del ruolo del personale impedisce in radice lo svolgimento dell’attività sindacale consistente nella trasmissione ai lavoratori di informazioni provenienti dal sindacato e nell’attività propria di proselitismo.