La liquidazione del danno biologico differenziale
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 aprile 2019, n. 10230, ha stabilito che, in tema di liquidazione del danno biologico differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicché dall’ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, ex art. 13 del D.lgs. n. 38/00, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale.
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