Skip to main content

La predeterminazione del danno risarcibile in favore del lavoratore ante L. 92/2012 non copre eventuali danni ulteriori

|

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 15, ha stabilito che la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore, con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ai sensi dell’articolo 18, L. 300/1970, nella formulazione ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica apportata con L. 92/2012, non copre eventuali danni ulteriori, ad esempio alla professionalità, che siano derivati al prestatore dal ritardo nella reintegra. Ne consegue che il giudice, in presenza della relativa prova, il cui onere incombe sul lavoratore, ma può essere soddisfatto anche a mezzo presunzioni se sono state operate precise allegazioni, deve provvedere a risarcirlo anche in via equitativa.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta