La pregressa amicizia tra le parti non esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324, ha deciso che l’eventuale presenza di un pregresso rapporto di amicizia tra le parti non esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che il legame di amicizia tra i titolari dello studio legale e la persona adibita a segretaria non potesse mettere in discussione l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a fronte della decisiva prova, fornita dalla donna, dell’eterodirezione nello svolgimento delle mansioni a lei affidate all’interno della struttura.
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