L’abuso di diritto soggettivo integra giusta causa di licenziamento
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2016, n.1248, ha stabilito che l’abuso del diritto si configura nel caso in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, eserciti il diritto stesso con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti.
Integra pienamente tale ipotesi la condotta del lavoratore che provoca un grave disservizio e disagio all’ufficio tramite l’invio di diverse istanze di accesso agli atti, minacce di denunce penali, ricorsi e domande di qualsiasi tipo, al solo scopo di esercitare una pressione sull’ufficio stesso per ottenere il trasferimento presso un’altra sede.
La Corte ha riconosciuto che tali azioni di mero disturbo, del tutto strumentali e inutili, integrassero una giusta causa di licenziamento per abuso di diritto.