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Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione per i rapporti in essere

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Con la Nota 11 gennaio 2022, n. 29, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) aveva fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo introdotto dal D.L.  n. 146/2021 , convertito con modifiche dalla Legge n. 215/2021  (“decreto fiscale”), che prevede, a decorrere dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nell’art. 2222 c.c., finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

In particolare, per espressa previsione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’art. 13 del richiamato D.L. n. 146/2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione andrà effettuata tramite e-mail ordinaria, non certificata, da inoltrare ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

L’INL ha inoltre specificato che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della citata Nota n. 29/2022 . Ne deriva che:

  1. per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro oggi, 18 gennaio;
  2. resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022), secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

È prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per il quale la comunicazione sia stata omessa o ritardata, senza possibilità di diffida.

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