Lavoratori domestici: diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata
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La Cassazione – con ordinanza del 7 settembre 2022, n. 26320 – ha affermato che la lavoratrice domestica non ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata poiché non è considerata lavoratrice discontinua.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la deroga stabilita ex art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 503/92 (in favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare) non è suscettibile di applicazione analogica e non vale per i collaboratori domestici.