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Lavoratori somministrati: obbligo di comunicazione annuale entro il 31/01/22

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È prevista per lunedì 31 gennaio la scadenza del termine per l’invio della comunicazione annuale obbligatoria dei lavoratori somministrati, incombenza che dispone che tutte le Aziende che, nel corso dell’anno 2021, hanno assunto lavoratori in somministrazione, hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione annuale alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria.

Il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione annuale, come di consueto, è prefissato per il giorno 31 gennaio.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2021 e deve obbligatoriamente contenere:

  • Il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
  • la durata degli stessi,
  • il numero dei lavoratori,
  • la qualifica dei lavoratori interessati.

Ricordiamo inoltre che in caso di inadempienza potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 ad 1.250,00 euro.

La stessa sanzione si applica anche nel caso di:

  • mancato rispetto della parità di trattamento del lavoratore somministrato rispetto ai lavoratori direttamente alle dipendenze dell’utilizzatore (sanzione in capo al somministratore ed all’utilizzatore);
  • utilizzo della somministrazione in eccesso rispetto ai limiti numerici consentiti e nelle ipotesi i cui essa è esplicitamente vietata.

Per le imprese che ricorrono alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati e iscritti in apposito Albo, è prevista un’ammenda di 50,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro svolta e ciò può comportare anche l’imputazione del reato di somministrazione fraudolente.

Per questo motivo suggeriamo di verificare sempre che si tratti di un’agenzia di somministrazione accreditata e che la stessa sia autorizzata.

Annotazione nel Libro Unico Lavoro.

Si ricorda infine che i somministrati devono essere registrati sul Libro Unico limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell’agenzia di somministrazione.

In ogni caso l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione, in quanto non incidente sui profili retributivi, contributivi o fiscali; tuttavia l’ispettore del lavoro potrà ordinarne la annotazione mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione.

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