Lavori in quota: chiarimenti sugli obblighi di predisporre misure di protezione collettiva
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con la risposta a interpello n. 6 del 15 luglio 2019, ha offerto chiarimenti in merito all’obbligo di cui articolo 148, comma 1, D.Lgs. 81/2008, in caso di lavori in quota.
La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’istante, tra gli articoli 148 e 111, D.Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111, che disciplina i lavori in quota e, come tale, risulta prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.