Lavoro a domicilio per i detenuti: indicazioni dall’INL
L’INL, con nota n. 596 del 23 gennaio 2020, ha precisato che il lavoro svolto dai detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, può essere organizzato e gestito dalle direzioni degli istituti penitenziari oppure “da imprese pubbliche e private, e in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioni”. L’attività lavorativa può, quindi, svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’istituto, che diventano a pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della direzione per motivi inerenti alla sicurezza dell’istituto.
Gli obblighi gravanti su azienda e istituto vengono definiti con apposita convenzione. L’azienda, in particolare, assume gli obblighi inerenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la corresponsione della retribuzione, l’adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta.
È, tuttavia, necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio. A tale riguardo, quindi, la verifica dell’organo di vigilanza deve essere effettuata secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a prescindere dalla contingente condizione di detenzione.