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Lavoro dipendente, si cambia

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In Parlamento, lo schema di decreto legislativo attuativo del secondo modulo di riforma Irpef/Ires (AG 218). Il testo, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 aprile, è stato assegnato il 15 ottobre alle Commissioni VI Finanze e V Bilancio della Camera e alle Commissioni 6° Finanze e la 5° Bilancio del Senato; queste, previe audizioni, esprimeranno, entro il 14 novembre, il proprio parere, formulando eventuali osservazioni.

Lo schema di decreto dà attuazione ad alcuni principi di cui all’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111 del 2023 ), con particolare riferimento al reddito agrario, al reddito da lavoro dipendente, al reddito da lavoro autonomo e ai redditi diversi. Analizziamo, in particolare, le novità che riguardano i redditi di lavoro dipendente.

È l’art. 3 che si propone, come previsto dalla legge delega, di attuare una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e previste dall’art. 51, commi 2, 3, e 5, Tuir.

In primo luogo, vengono modificati l’art. 10, comma 1 , lett. e-ter) e l’art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir, ossia le condizioni per escludere dal reddito dei dipendenti i contributi di assistenza sanitaria. Lo schema di decreto esplicita, anzitutto, che tali contributi possono considerarsi esenti solo se versati in conformità a disposizioni di contratti collettivi, di cui all’art. 51 dlgs n. 81/2015 (oltre che di regolamento aziendale).

L’espresso riferimento normativo individua la fonte istitutiva della contribuzione nei contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale. Viene, poi, stabilito, in conformità con il consolidato orientamento della prassi (Circ. n. 5/E/2018 ), che gli enti o le casse, aventi esclusivamente fine assistenziale, destinatari dei contributi, debbano essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari, di cui al dm 31 marzo 2008 (decreto Turco), e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Lo schema di decreto dà attuazione ad alcuni principi di cui all’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111 del 2023 ), con particolare riferimento al reddito agrario, al reddito da lavoro dipendente, al reddito da lavoro autonomo e ai redditi diversi
Sotto quest’ultimo profilo, stando alla prassi amministrativa di riferimento (Risp. n. 443/E/2020 ; Ivass, Indagine conoscitiva del 16 febbraio 2023), è possibile affermare come lo schema mutualistico imponga che non vi sia una stretta interconnessione tra quanto percepito dal fondo, a titolo di contribuzione, e il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore; la contribuzione individuale deve essere destinata a finanziare l’assistenza di una collettività degli iscritti e non può essere connessa al ricevimento di un’eguale controprestazione.

La solidarietà si concretizza, invece, attraverso la raccolta dei contributi, versati dai lavoratori iscritti, e la loro erogazione sotto forma di prestazioni rispondenti ai bisogni di assistenza espressi dagli stessi iscritti, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati e secondo un principio, appunto, solidaristico della ripartizione degli oneri.

Proseguendo l’analisi delle modifiche, quelle apportate all’art. 51, comma 2 , lett. f-quater), Tuir estendono il regime di non concorrenza anche ai contributi e ai premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari a carico del dipendente, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (cc.dd. “Long Term Care”) o il rischio di gravi patologie (cc.dd. “Dread Diseade”).

È, poi, prevista una modifica all’art. 51, comma 3 , secondo periodo, Tuir e al criterio per la valorizzazione in denaro dei fringe benefit. Questo criterio, in genere, è costituito dal valore normale, di cui all’art. 9 Tuir (ossia, in prima approssimazione, il prezzo di mercato del bene o del servizio), tranne per i generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente ai dipendenti, il cui valore normale veniva determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Stando alle modifiche, invece, il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, verrà determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Infine, in merito alle indennità e ai rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, le modifiche all’art. 51, comma 5 , quarto periodo, Tuir prevedono che tali valori concorrono a formare il reddito del dipendente a meno che i rimborsi e le spese di trasporto siano comprovate e documentate; non è più necessario che ciò avvenga mediante documenti provenienti dal vettore.

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