Lavoro occasionale: i chiarimenti Inps sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023
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L’Inps, con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, commi 342-343, L. 197/2022, in materia di prestazioni occasionali.
Di seguito le principali novità riassunte dall’Istituto:
- il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è stato innalzato a 10.000 euro. Pertanto, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile;
- dal 1° gennaio 2023 possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza era pari a 5 lavoratori); tale limite dimensionale si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo;
- le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali, alla stregua degli altri utilizzatori;
- dal 1° gennaio 2023 è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Per il biennio 2023-2024 sarà possibile, per le imprese agricole, ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi da 344 a 354, L. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis, D.L. 510/1996.
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