Le corrette indicazioni operative per l’istruttoria delle domande di CIGO
L’INPS – con Messaggio del 13 ottobre 2022, n. 3731 (non ancora pubblicato nel sito istituzionale) – ha fornito indicazioni relativamente agli adempimenti istruttori per la corretta definizione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria, alla luce del Decreto Legge n. 21/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022).
Com’è noto, l’art. 11, comma 1, Decreto Legge n. 21/2022 – modificando l’art. 44, D.Lgs. n. 148/2015 – al fine di fronteggiare nel corso del 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, ha consentito ad alcuni specifici datori di lavoro di richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.
In tal senso, possono accedere a tale misura i datori di lavoro che non possono chiedere ulteriori trattamenti di CIGO, avendo raggiunto:
- il limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, ex art. 12, D.Lgs. n.148/2015 (52 settimane nel biennio mobile)
ovvero
- il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile, ex art. 4 , D.Lgs. n. 148/2015 (24/36 mesi o 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo).