Le funzioni di polizia giudiziaria e vigilanza in materia di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 4 ottobre 2022, prot. n. 392 – ha fornito alcuni chiarimenti in materia di funzioni di polizia giudiziaria e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale del personale dirigente dell’Ispettorato.
Com’è noto, il “personale ispettivo” è individuato in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”: a tale personale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza; peraltro, le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali dell’Ispettorato.
Tali soggetti, pertanto, hanno pieno diritto ad avere la tessera di riconoscimento del personale ispettivo.