Le mansioni del lavoratore influiscono sulla gravità dell’inadempimento
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 11584 del 14 maggio 2018, dopo aver confermato che per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario, ha stabilito che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. La Cassazione ha, dunque, confermato la legittimità del licenziamento intimato al dipendente autista che, a causa della propria guida imprudente, aveva tamponato un altro veicolo.