Le novità sull’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
L’INPS – con Messaggio del 22 giugno 2023, n. 2329 – ha reso noto che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d’ufficio l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e si illustrano i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.
L’incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall’Istituto.
Per la verifica del diritto al beneficio sono prese in esame le pensioni assoggettabili a IRPEF, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogate dall’INPS.
Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili.
Per l‘anno 2023, l’incremento è pari:
- all’1,5% per i soggetti infra75enni;
- al 6,4% per i soggetti ultra75enni.
Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.