Lecito l’accertamento di contributi agricoli basato sulla stima del fabbisogno di manodopera
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 17 maggio 2019, ha statuito che l’accertamento dei contributi previdenziali agricoli basato non più su criteri presuntivi, ma sulla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell’azienda, previsto dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 375/1993, non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza. La sentenza afferma la piena compatibilità tra l’imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante valutazioni tecniche (quali l’ordinamento colturale dei terreni, il bestiame allevato, i sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, anche sulla scorta di consuetudini locali) e la tutela previdenziale.
Infine, la Corte ha escluso che il sistema di accertamento denunciato violi l’articolo 3, Costituzione: infatti, la determinazione del fabbisogno di manodopera in relazione agli elementi distintivi di ciascuna azienda agricola non comporta disparità di trattamento.