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Legge di Bilancio 2023: come cambia il Reddito di Cittadinanza

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In data 29 novembre 2022 il ddl della legge di Bilancio 2023 è stato bollinato dalla Corte dei Conti.

Inizia ora il l’iter parlamentare, che dovrà concludersi ovviamente con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022.

Il ddl prevede che, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

Da gennaio 2023, i beneficiari RdC devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale, ex lege n. 53/2003.

In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione (al riguardo, le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza).

Il provvedimento normativo in specie, inoltre, modifica l’ambito della partecipazione dei percettori di reddito a progetti utili alla collettività (cd. PUC).

Com’è noto – in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’Impiego ovvero presso i servizi dei comuni – il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività. In tal senso, i Comuni saranno tenuti ad impiegare tutti (e non più solamente “almeno un terzo”) i percettori di RdC residenti.

Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Quanto alla decadenza dalla fruizione del Reddito di Cittadinanza, la legge di Bilancio 2023 dispone che tale circostanza si sostanzierà qualora uno dei componenti non accetti la prima offerta di lavoro congrua, ex art. 4, comma 8, lett. b) , num. 5), Decreto Legge n. 4/2019.

Inoltre, in caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di € 3.000 lordi.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza è abrogato.

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