Legge di Bilancio 2023: perequazione delle pensioni nel biennio 2023/2024
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In data 29 novembre 2022 il ddl della legge di Bilancio 2023 è stato bollinato dalla Corte dei Conti.
Inizia ora il l’iter parlamentare, che dovrà concludersi ovviamente con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022.
Il ddl adotta per il biennio 2023-2024 un differente modello di perequazione, prevedendo un nuovo sistema, con sei fasce di reddito, che:
- premia i trattamenti al minimo,
- mantiene la rivalutazione piena per quelli fino a quattro volte il minimo,
- taglia progressivamente gli adeguamenti per gli assegni superiori a questa soglia.
Nello specifico, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell’80% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lett. a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 55% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 35% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
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