Legittimità del licenziamento collettivo
La Cassazione – con ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32114 – ha affermato che la comunicazione dei lavoratori da licenziare alla fine della procedura di riduzione del personale ex lege n. 223/1991 deve essere unica – e non parcellizzata – per esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta.
Al riguardo, si ricorda che il licenziamento collettivo riguarda i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti che intendono ridurre collettivamente il personale operando più di 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nonché le aziende ammesse al trattamento di CIGS il cui programma prevede lavoratori in esubero: tali datori di lavoro sono tenuti ad esperire una specifica procedura sindacale, che non consente loro di individuare liberamente i lavoratori in eccedenza.
La disciplina riguarda tutti i datori di lavoro con eccezione delle cessazioni per scadenza di rapporti di lavoro a termine, fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
In caso di violazione dei criteri di scelta (il meccanismo, cioè, di individuazione dei lavoratori da licenziare) è prevista:
- la reintegrazione nel posto di lavoro, fatta salva la possibilità per il lavoratore di optare per un’indennità sostitutiva;
- il risarcimento del danno con un’indennità a copertura del periodo di estromissione, con un massimo di 12 mensilità;
- il pagamento della contribuzione per il medesimo periodo.
La sanzione, invece, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ex D.Lgs. n. 23/2015 è la stessa prevista nell’ipotesi di inosservanza delle procedure.