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Legittimità del licenziamento disciplinare

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La Cassazione – con ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1584 – ha previsto la cd. tutela reintegratoria attenuata, ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, per il dipendente licenziato in seguito a precedenti disciplinari già puniti con un provvedimento sanzionatorio conservativo (nel caso in specie, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni).

Al riguardo, la Suprema Corte – nel rigettare il ricorso di una società di trasporto locale, condannando la stessa alla reintegra sul posto di lavoro nonché al risarcimento del danno pari a 12 mensilità – ha dichiarato violato il divieto di “ne bis in idem”, in quanto non è possibile esercitare due volte il potere disciplinare sullo stesso fatto, individuandolo sotto una diversa configurazione giuridica.  

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