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Legittimità del licenziamento ed onere della prova in capo al datore di lavoro

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La Cassazione – con sentenza del 29 settembre 2022, n. 28399 – ha stabilito che l’allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare l’esistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo/soggettivo del recesso unilaterale, ex art. 5, legge n. 604/1966.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ricordato che – in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – costituiscono presupposti di legittimità del recesso:

  • le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa,
  • l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Pertanto, l’onere probatorio in capo al datore di lavoro deve investire entrambi gli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso: le ragioni economiche e l’impossibilità di repêchage.

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