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Legittimità del licenziamento intimato “in ritardo”

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La Cassazione – con sentenza del 21 aprile 2023, n. 10802 – ha affermato, discostandosi da quanto deciso in Corte d’Appello, la legittimità del licenziamento notificato qualche giorno dopo la scadenza contrattuale.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che il ritardo, di pochi giorni, nella notifica della lettera di licenziamento integri una violazione procedimentale alla quale consegue una sanzione indennitaria a carico della parte datoriale.

Al contempo, l’illegittimità del licenziamento consegue ad un “ritardo notevole e non giustificato”, contrario agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dal codice civile, in capo al datore di lavoro.

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