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Legittimità del trasferimento temporaneo del neo-genitore dipendente pubblico

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La Corte Costituzionale – con Sentenza del 4 giugno 2024, n. 99 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativo alla tutela e al sostegno della maternità e paternità, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.

Nel dettaglio, la Corte Costituzionale ha ritenuto non ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore (dipendente pubblico) solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell’altro genitore, non considerando e, di conseguenza, escludendo, le ipotesi in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.

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