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Legittimità licenziamento collettivo e limitazione di unità produttive

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La Cassazione – con sentenza del 6 maggio 2021, n. 12040 – è intervenuta in merito al licenziamento collettivo, ex lege n. 223/1991 , operato da una società e limitato ai dipendenti delle unità produttive aziendali di Roma e Napoli, per motivi concernenti:

  • la distanza delle suddette sedi dagli altri siti aziendali,
  • l’infungibilità delle mansioni degli addetti delle medesime unità.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che la cessazione dell’attività è una scelta dell’imprenditore nell’esercizio della libertà di impresa: al riguardo, l’art. 41 Cost. recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Pertanto, deve considerarsi legittimo circoscrivere il licenziamento ad una sola parte dei lavoratori appartenenti all’organico aziendale quando il progetto di ridimensionamento si riferisce in modo esclusivo a una o più unità produttive, a patto che nella comunicazione vengano motivate le ragioni tecnico-produttive e organizzative della limitazione.

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