Legittimo il licenziamento del dipendente che guida il mezzo aziendale ubriaco
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 marzo 2019, n. 8582, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’articolo 2119 cod. civ. (nel caso in esame, è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che guida i mezzi aziendali ubriaco).