Legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario
“Il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica (…)”.
Inoltre, “come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute ai sensi dell’ art. 32 della Costituzione, ‘la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)’ (Corte Costituzionale, sent. 5/2018); (…)”.
E’ sulla base di tali premesse che la terza sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e la sospensione dal servizio per i non vaccinati (ordinanza 4 febbraio 2022, n. 583, riportata sul sito della Giustizia Amministrativa).