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Licenziamenti collettivi e individuali per gmo: tutela NASpI

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L’Inps, con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, sentito il Ministero del lavoro, ha chiarito che è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui all’articolo 46, D.L. 18/2020, come integrato e modificato dall’articolo 80, D.L. 34/2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al Decreto Cura Italia.

L’articolo 46, D.L. 18/2020, dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, è precluso per 5 mesi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Il medesimo articolo 46 prevede, inoltre, che sino alla scadenza del suddetto termine di 5 mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

L’Istituto precisa che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per gmo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46, D.L. 18/2020 – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione dell’articolo 46, comma 1-bis, D.L. 18/2020 – il datore di lavoro revochi il licenziamento per gmo, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione, che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

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