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Licenziamenti, indennità slegata dall’anzianità

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Risarcito ma non reintegrato l’autista licenziato per giustificato motivo soggettivo per aver rotto il fanale posteriore del furgone aziendale. La risoluzione del rapporto scatta in base al Jobs Act, ma ammonta a 20 mensilità l’indennità a carico del datore, calcolata in base all’articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 04.03.2015, n. 23, nonostante la modesta anzianità di servizio del dipendente: conta il fatto che il provvedimento espulsivo risulta irrogato per una mancanza di scarso rilievo a una lavoratore in età avanzata. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 30701 del 29/11/2024.

Noncuranza esclusa. Bocciato il ricorso proposto dall’impresa di trasporti: la condanna diventa definitiva perché la condotta addebitata al lavoratore non denota la sciatteria che il contratto collettivo punisce con il licenziamento in caso di recidiva e nelle ipotesi meno gravi con la sospensione dal servizio e della retribuzione.

Tardiva e generica risulta la deduzione del presunto precedente disciplinare, mentre il sinistro occorso al veicolo si esaurisce in un momento di disattenzione e non implica l’incuria per i beni aziendali sanzionata dal Ccnl. I danni alla parte posteriore del furgone contestati all’autista si risolvono in un fanale posteriore rotto per aver urtato un muretto in retromarcia in una strada molto stretta: il tutto durante una giornata piena di consegne.

La Corte d’appello rovescia sul punto la decisione di primo grado: nulla dimostra la società sulla noncuranza del lavoratore in modo da poter ricondurre la condotta alla fattispecie individuata dal Tribunale.

Potere discrezionale. Inutile per il datore dedurre che il lavoratore era stato assunto solo un anno e mezzo prima, mentre l’anzianità di servizio resterebbe il criterio preponderante per determinare l’indennità risarcitoria anche dopo la sentenza costituzionale n. 194 del 08/11/2018, che l’ha ritenuto illegittimo come parametro unico: il giudice esercita la sua discrezionalità valutando caratteristiche e modalità del rapporto fra le parti e il numero di dipendenti.

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