Licenziamento collettivo
La Cassazione – con sentenza del 24 maggio 2021, n. 14180 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo qualora nella comunicazione finale della procedura, ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, il datore di lavoro ometta qualsiasi indicazione circa i criteri di scelta degli esuberi e le modalità di applicazione di essi.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che in tali ipotesi il lavoratore licenziato deve essere reintegrato nel posto di lavoro, con diritto al pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità.
Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 23/2015 ha modificato il regime sanzionatorio in caso di illegittimità del licenziamento collettivo; al contempo, la Corte Costituzionale – con sentenza del 26 novembre 2020, n. 254 – ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionali in merito ai licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta, ex D.Lgs. n. 23/2015.