Licenziamento collettivo
La Cassazione – con ordinanza del 15 giugno 2021, n. 16917 – ha ritenuto legittima, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, l’intesa tra datore di lavoro e sindacati che preveda la riduzione del termine di preavviso rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Nel caso in specie la Cassazione ha respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso per il maggior periodo previsto dal CCNL, osservando come l’accordo raggiunto a livello aziendale sia perfettamente riconducibile nell’ambito della previsione ex art. 8, comma 2 bis, del D.L. n. 138/2011, per cui le parti collettive, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, con specifiche intese finalizzate, tra l’altro, “alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali”, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in materia ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in ordine alle “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio”.