Licenziamento collettivo e criteri di scelta
La Cassazione – con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10025 – è intervenuta in merito alla correttezza del licenziamento collettivo e dei criteri di scelta del personale in esubero, specificando che grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare la fungibilità delle mansioni tra il dipendente addetto al reparto soppresso e gli altri dipendenti assegnati a settori o reparti non coinvolti dalla procedura di riduzione di personale.
Com’è noto, nella scelta dei lavoratori da licenziare, quando viene raggiunto un accordo tra azienda e sindacato, è quest’atto che fa fede e che quindi determina chi ha più diritto a rimanere in azienda e chi invece va licenziato. L’accordo può prevedere criteri di scelta astratti o indicare concretamente i singoli lavoratori da licenziare (tale accordo, ad esempio, può dare maggiore peso alle esigenze della produzione, alle competenze raggiunte dal personale o al raggiungimento dei requisiti per andare in pensione nel momento del licenziamento).
In mancanza dell’accordo con i sindacati, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono avvenire in base alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’azienda, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi o, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Al riguardo, sono tre i principi capisaldi da tenere in considerazione nell’individuazione dei soggetti da licenziare:
- non discriminazione,
- correttezza,
- buona fede.