Licenziamento collettivo: violazione criteri scelta
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2021, n. 9828, in tema di licenziamento collettivo, ha stabilito che il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’articolo 5, L. 223/1991, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi. Tale insegnamento muove dalla premessa secondo cui l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell’annullabilità ex articolo 1441, comma 1, cod. civ., e non in quello della nullità, talché l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse (inteso in termini di interesse ad agire), ma soltanto da parte dei titolari dell’interesse di diritto sostanziale (nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva provato che il rispetto dei criteri di scelta da lei censurati avrebbe avuto l’effetto di escluderne la licenziabilità).