Licenziamento disciplinare ed efficacia retroattiva
La Cassazione – con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 4655 – ha stabilito che la retrodatazione degli effetti del licenziamento disciplinare alla data di comunicazione di avvio del procedimento non si applica se la contestazione che dà avvio al procedimento è giunta al lavoratore prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 41, legge n. 92/2012.
Nel caso in specie, il datore di lavoro aveva iniziato un procedimento disciplinare nei confronti di una lavoratrice prima dell’entrata in vigore della suddetta legge: tale procedimento era stato, poi, sospeso in attesa di un giudizio penale e successivamente era stato adottato il licenziamento per giusta causa dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (quindi, con effetto dalla data di ricevimento da parte del lavoratore della prima lettera di contestazione).
Pertanto, la Suprema Corte ha evidenziato come, in ossequio ai principi di immediatezza della contestazione e di irretroattività del diritto, la disciplina declinata nella legge 92/2012 non possa regolare la fattispecie caratterizzata da un procedimento disciplinare iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.