Licenziamento disciplinare: potere del giudice di sussumere anche le condotte non testualmente previste
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13065, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’articolo 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, come novellata dalla L. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e, in concreto, accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a una dipendente per aver utilizzato un permesso ai sensi della L. 104/1992 per assentarsi dal posto di lavoro, in luogo di prestare assistenza alla madre, riconducendo tale ipotesi, plausibilmente, a un’ipotesi omologabile all’assenza arbitraria per un giorno lavorativo, trattandosi di un fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.