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Licenziamento discriminatorio e motivazione di natura economica

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La Cassazione – con ordinanza n. 460/2025 – ha affermato che la semplice motivazione economico organizzativa, seppur legittima, non è di per sé sufficiente a scongiurare l’ipotesi di licenziamento discriminatorio laddove ad esser licenziato è un soggetto rientrante nelle categorie protette ex legge n. 104/1992.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ribadito che in capo al datore di lavoro sorge l’onere di provare che il recesso datoriale non sia stato dettato dalla disabilità del dipendente, ma da motivi aggiunti e ulteriori rispetto alla mera necessità di riorganizzazione aziendale.

Se il datore non assolve a tale onere probatorio si configura una discriminazione per handicap con conseguente lesione del principio di parità.

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