Licenziamento illegittimo: calcolo della retribuzione globale di fatto
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27750, ha ritenuto che, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex articolo 18, St. Lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d’Appello che aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione variabile il premio per gli incentivi alla vendita con riferimento al periodo in cui il lavoratore era stato impossibilitato a raggiungere gli obiettivi, pur conseguiti negli anni precedenti, in ragione del licenziamento poi dichiarato illegittimo.