Licenziamento illegittimo: la scelta tra rientegrazione e indennità sostitutiva è irreversibile
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063, ha ritenuto che, in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’articolo 18, comma 5 (nel testo novellato dalla L. 108/1990 e antecedentemente alla riforma operata con la L. 92/2012, applicabile ratione temporis), L. 300/1970, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva prevista dell’articolo 18, comma 5, in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento e ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’articolo 336, c.p.c.: ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all’indennità sostitutiva dal citato articolo 18, comma 5, e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per l’indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione.