Licenziamento per gmo: vincoli relativi ai criteri di scelta
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36650, ha ritenuto che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta, per il datore di lavoro, del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare non è totalmente libera, ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza stabilite dagli articoli 1175 e 1375, cod. civ., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all’articolo 5, L. 223/1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.